Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di modificare in senso liberale, nell'interesse innanzitutto dei lavoratori, specie di quelli più svantaggiati e meno tutelati, e delle stesse imprese, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale». È infatti necessario evitare che l'obiettivo, da sempre posto dai radicali come prioritario, di «abolire la miseria» e migliorare le condizioni dei lavoratori nel nostro Paese, sia realizzato pagando dazio ad assunti puramente ideologici, che in quanto tali finiscono per prescindere dai dati della realtà, fino a scontrarvisi, e per danneggiare, nella vita reale, coloro che si assume di voler difendere. I presentatori della proposta di legge in oggetto intendono inoltre scongiurare il rischio che una norma come quella sui cosiddetti «lavori usuranti» possa danneggiare in modo serio la situazione dei conti pubblici.
      L'articolo 1, che riguarda appunto i lavori usuranti, risponde all'esigenza di prevenire lo sfondamento certo del tetto di 2,52 miliardi di euro stabilito dal Protocollo di luglio. È necessario, a questo scopo, rendere più stretti i criteri per la concessione del beneficio. Si propone che il lavoratore per poter beneficiare del prepensionamento debba aver svolto lavori usuranti non solo per almeno metà della vita lavorativa, ma anche per sette anni nell'ultimo

 

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decennio di attività lavorativa. Se infatti il lavoratore era addetto a lavori usuranti, ad esempio, solo all'inizio della carriera e poi è stato trasferito in un ufficio o liberato dai turni notturni, è ovvio che non sussistono motivi per il prepensionamento.
      L'articolo 2 dimezza il termine di dodici mesi attualmente previsto per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito: la riforma degli ammortizzatori sociali e l'estensione dell'integrazione del reddito per tutti i disoccupati, a prescindere dal settore, dal contratto, dalla dimensione d'impresa e dalla mansione, è la questione più urgente per migliorare la vita dei precari e per ridurre la povertà.
      L'articolo 3 ripristina il testo originario del Protocollo di luglio, che non stabiliva la durata del contratto a termine rinnovato.
      L'articolo 4 ripristina il lavoro intermittente. Il lavoro intermittente, o lavoro a chiamata, è un contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare le sue prestazioni quando ne ha effettivamente bisogno. Può essere a tempo indeterminato o determinato. Con questo contratto si vuole regolarizzare la prassi del cosiddetto «lavoro a fattura», ossia del lavoro autonomo reso da persone a cui non è richiesta solo una prestazione occasionale, ma un'attività lavorativa continuativa, anche se intermittente. In questo modo è possibile far emergere dal «nero» numerose attività e riconoscere ai lavoratori che vi facciano ricorso tutti i diritti di cui sono titolari i lavoratori dipendenti a tempo determinato.
      L'articolo 5, infine, ripristina lo staff-leasing, ovvero la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. È un contratto che garantisce al massimo livello il lavoratore, finora poco utilizzato solo perché più costoso dell'appalto e del distacco, in cui sono utilizzati contratti precari o a termine.
 

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